L’accordo siglato lo scorso 6 novembre tra il governo italiano e quello albanese per la gestione dei flussi migratori ricade pienamente nei casi per i quali l’articolo 80 della Costituzione impone l’autorizzazione preventiva con legge del Parlamento.
Lo spiega l’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) in un documento pubblicato nei giorni scorsi, nel quale si sottolinea che la Carta costituzionale prescrive quest’obbligo per i trattati internazionali «che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Tutte condizioni in cui ricadono le disposizioni contenute nel protocollo definito tra Roma e Tirana che, come noto, prevede la realizzazione in territorio albanese di due centri per la gestione dei migranti completamente finanziati dall’Italia sia per quanto riguarda la costruzione che per la futura gestione. L’accordo prevede inoltre la piena giurisdizione da parte dello Stato Italiano su tali strutture, le quali, secondo le stime di palazzo Chigi, potranno essere operative nella prossima primavera e accoglieranno circa 36.000 persone l’anno.
Le previsioni contenute nell’intesa riguardano dunque proprio i casi per i quali l’art. 80 della Costituzione esige la preventiva legge di autorizzazione alla ratifica, in quanto, come viene dettagliatamente spiegato dall’Asgi, comportano non solo oneri alle finanze, modificazioni di leggi e regolamenti giudiziari che riguardano la giurisdizione italiana, ma hanno anche una evidente natura politica.
È quindi “giuridicamente infondata”, scrive l’Asgi, la posizione del Governo italiano, secondo il quale il protocollo italo-albanese sulla gestione delle migrazioni non deve essere sottoposto a legge di autorizzazione parlamentare perché sarebbe l’attuazione del Trattato di amicizia e collaborazione del 1995 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania.
Nel Trattato del 1995, infatti, si rileva nel documento, Italia e Albania si sono accordate per definire protocolli finalizzati soltanto a regolare l’immigrazione albanese in Italia, come poi è effettivamente accaduto nel 1997 e nel 2003, mentre le norme che si riferiscono genericamente alla regolazione e al controllo dei flussi migratori alludono a materie del tutto vaghe e incerte.
Quindi, afferma l’Asgi, il riferimento a questo trattato da parte del Governo “non basta per eludere l’obbligo derivante dall’art. 80 Cost. di presentare alle Camere un apposito disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo e della futura intesa di attuazione.”
Sulla base di queste considerazioni, conclude il documento, “qualora questo Protocollo non sia sottoposto a legge di autorizzazione alla ratifica in conformità con l’art. 80 Cost. non potrà mai essere eseguito, né potrà essere considerato vincolante per l’ordinamento italiano, quale obbligo internazionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost”.